Il Lavoratore, ex Segretario generale di un Ente Pubblico, ha chiesto l'adeguamento dello stipendio e la Rivalutazione Istat delle somme percepite. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo nullo il ricorso per mancata allegazione delle tabelle Istat e dei conteggi analitici. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Lavoratore su questo punto. I giudici hanno chiarito che, per evitare la nullità, basta indicare il periodo di lavoro e la retribuzione percepita, anche tramite buste paga. Gli indici per la Rivalutazione Istat sono infatti fatti notori, che il giudice può applicare autonomamente senza bisogno di specifiche tabelle fornite dalla parte. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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