La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26092/2024, ha stabilito che per ottenere la maggiorazione pensionistica per esposizione ad amianto, il requisito del licenziamento di "tutti i dipendenti" si riferisce a quelli addetti all'attività produttiva cessata e non all'intera forza lavoro aziendale in senso assoluto. La Corte ha accolto la tesi di un lavoratore, confermando il suo diritto alla rivalutazione contributiva amianto, anche se un collega era stato mantenuto in servizio per mansioni di custodia e nonostante una sua temporanea rioccupazione per la bonifica del sito. La decisione privilegia l'interpretazione sostanziale della norma, volta a tutelare chi ha perso il lavoro a causa della cessazione dell'attività nociva.
Continua »