Un avvocato ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali a una cliente. Quest'ultima ha risposto chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale, applicando il rito sommario speciale per le controversie sugli onorari, ha respinto la domanda del legale e accolto quella della cliente. L'avvocato ha proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile. La Cassazione ha confermato tale decisione applicando il principio dell'apparenza: il mezzo di impugnazione si determina in base al rito effettivamente adottato dal giudice di primo grado, anche se erroneamente. Poiché il Tribunale ha deciso con il rito speciale (che non prevede l'appello), l'unica impugnazione possibile era il ricorso in Cassazione. Il ricorso del legale è stato quindi dichiarato inammissibile.
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