Una lavoratrice, licenziata dalla nuova società subentrata dopo un trasferimento d'azienda, impugna il recesso. La società datrice di lavoro invoca un accordo sindacale precedente, accettato dalla dipendente, che predeterminava le conseguenze di un licenziamento illegittimo. La Corte di Cassazione stabilisce che l'accordo sindacale è pienamente valido ed efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro, in virtù della continuità del rapporto di lavoro prevista dall'art. 2112 c.c. Di conseguenza, la sentenza d'appello viene annullata con rinvio per una nuova valutazione del caso alla luce dei patti sottoscritti.
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