L'Automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente stradale con un tasso alcolemico di 2,91 g/l, ha proposto ricorso in Cassazione. Il conducente lamentava la mancata notifica telematica delle conclusioni del Procuratore generale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, la cancelleria non ha più l'obbligo di trasmettere le richieste della pubblica accusa alla difesa, essendo sufficiente la loro messa a disposizione in cancelleria. Inoltre, la gravità dell'incidente e la pericolosità sociale del soggetto giustificano pienamente il rifiuto di sconti di pena. L'Automobilista perde definitivamente il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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