Un imputato ha contestato la definitività di una condanna, sostenendo che il termine per impugnare non fosse mai partito a causa della mancata notifica della sentenza completa nel contesto del rito cartolare emergenziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, nel rito cartolare, la comunicazione del solo dispositivo è sufficiente a innescare il processo. Il termine per l'impugnazione decorre non dalla comunicazione, ma dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione, garantendo la certezza del diritto e le prerogative difensive.
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