Un imputato, condannato per rapina, ha contestato la violazione del termine a comparire in appello, sostenendo l'immediata applicabilità del nuovo termine di 40 giorni introdotto dalla Riforma Cartabia. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il nuovo termine di 40 giorni è applicabile solo agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. Fino a tale data, resta in vigore il precedente termine di 20 giorni, in coerenza con la disciplina transitoria emergenziale. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di attenuante per danno di speciale tenuità, ribadendo che nella rapina il danno non è solo patrimoniale ma comprende anche la lesione alla persona.
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