Una banca d'investimento, operante come collocatrice di fondi lussemburghesi, è stata assolta dall'obbligo di applicare le ritenute su interessi maturati sui conti di tali fondi. La Cassazione ha chiarito che il ruolo di 'banca corrispondente' non implica automaticamente un intervento nella riscossione degli interessi, presupposto necessario per qualificarsi come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 26, c. 3, d.P.R. 600/1973. La Corte ha inoltre confermato l'esenzione incondizionata prevista dall'art. 11-bis, d.l. 512/1983.
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