La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ente appaltante in una controversia relativa a un contratto di lavori pubblici. Il caso verteva sull'efficacia estintiva di un accordo bonario, che l'ente non ha prodotto in giudizio nella fase di rinvio. La Corte ha stabilito che l'onere della prova, e quindi della produzione documentale, grava sulla parte che intende avvalersi degli effetti dell'accordo. La mancata produzione impedisce al giudice di verificarne il contenuto, con conseguente soccombenza della parte onerata.
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