Una società di costruzioni ha citato in giudizio un ente comunale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna di un cantiere per il restauro di un immobile storico. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando la richiesta. La sentenza stabilisce che, nel contesto degli appalti pubblici, la disciplina speciale prevale su quella generale del codice civile. Pertanto, in caso di ritardo consegna lavori, l'appaltatore deve prima esercitare la facoltà di recesso dal contratto. Solo in caso di mancato accoglimento di tale istanza può richiedere un compenso per i maggiori oneri. Non avendo seguito questa procedura, l'impresa ha perso il diritto al risarcimento.
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