L'Appaltatore ha richiesto alla Committente il pagamento del saldo dei lavori per la costruzione di una caserma, oltre agli interessi moratori negli appalti pubblici per il ritardato pagamento. La Committente ha contestato la decorrenza degli interessi, richiamando una clausola contrattuale che subordinava il pagamento al ricevimento dei finanziamenti pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Committente, confermando la decisione d'appello. La Corte ha stabilito che la clausola che subordina il pagamento all'ottenimento dei fondi non è nulla, ma fissa il termine di esigibilità del credito. Di conseguenza, gli interessi moratori decorrono dal momento in cui la Committente, pur avendo ricevuto i fondi dall'ente finanziatore, ritarda il pagamento all'Appaltatore.
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