Un'impresa edile realizzava una tangenziale per conto di un Comune. A causa di una tubazione imprevista, l'impresa decideva la sospensione unilaterale dei lavori, chiedendo poi un risarcimento danni. La Stazione Appaltante si opponeva, sostenendo che l'ostacolo non impediva la prosecuzione di altre opere previste dal contratto. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune. Ha stabilito che la sospensione unilaterale dei lavori è illegittima se contraria a buona fede. L'impresa avrebbe dovuto eseguire le parti di lavoro ancora possibili, invece di bloccare completamente il cantiere. La richiesta di risarcimento è stata quindi respinta.
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