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Rischio D'Impresa

55 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il rischio economico legato all'andamento dell'attività imprenditoriale, che include la possibilità di subire perdite. La sua assunzione è un elemento tipico dell'imprenditore e dell'associato in partecipazione, non del lavoratore subordinato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Appalto Illecito: Lavoratore Contro Banca, la Cassazione Decide
Un Lavoratore ha citato in giudizio una grande Azienda Committente per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che il suo impiego tramite aziende appaltatrici fosse in realtà un appalto illecito o una somministrazione irregolare di manodopera. Il Lavoratore svolgeva attività di assistenza IT presso la sede dell'Azienda Committente, con orari e direttive simili ai dipendenti diretti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Appaltatore e il Subappaltatore possedevano autonomia organizzativa e know-how specialistico, assumendosi il rischio d'impresa. La sentenza ha ribadito che la collaborazione e l'uso di strumenti della committente non bastano a configurare un appalto illecito se l'Appaltatore mantiene un'organizzazione produttiva autonoma e un proprio potere direttivo.
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Socio lavoratore di cooperativa: autonomia fittizia e contributi
Una cooperativa ha contestato un debito di oltre 44.000 euro verso l'ente previdenziale, negando la natura subordinata dell'attivita dei propri membri impiegati in pulizie e facchinaggio. La societa sosteneva il carattere autonomo dei contratti interni. I giudici hanno invece confermato la subordinazione del socio lavoratore di cooperativa. L'effettivo svolgimento delle mansioni prevale sull'etichetta contrattuale formale. L'assenza di investimenti personali, il compenso orario fisso e la mancanza di rischio d'impresa dimostrano il lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della cooperativa, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali richiesti e condannando la societa al pagamento delle spese legali.
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Socio lavoratore di cooperativa tra autonomia e subordinazione
Una società cooperativa contesta le note di rettifica dell'ente previdenziale relative ai contributi per il fondo di solidarietà. L'azienda sostiene che il socio lavoratore di cooperativa presti la propria attività con un contratto autonomo e atipico. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono la tesi della cooperativa. Nel caso esaminato, le mansioni di pulizia e facchinaggio risultano ripetitive, predeterminate e svolte senza alcuna assunzione di rischio imprenditoriale da parte dei soci. La Cassazione stabilisce che la concreta modalità di esecuzione delle prestazioni prevale sulla qualificazione formale scelta nel regolamento aziendale. L'ente previdenziale vince la causa e la cooperativa deve pagare tutti i contributi richiesti con le spese legali.
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Appalto non genuino: stop ai benefici contributivi per l’impresa
Una cooperativa sociale ha impugnato un verbale con cui l'INPS richiedeva il pagamento di contributi e la restituzione delle agevolazioni godute per oltre 500 mila euro. L'ispezione ha rilevato la concessione di aspettative non retribuite prive di idonea giustificazione e la presenza di un appalto non genuino stipulato con una fondazione. Nel servizio prestato, la committente dirigeva direttamente i dipendenti della cooperativa, priva di autonomia e di rischio d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro. I giudici hanno chiarito che il DURC ha valore meramente certificativo e non impedisce all'INPS di verificare la presenza reale dei requisiti di legge. L'interposizione illecita di manodopera comporta la perdita definitiva dei benefici contributivi previsti dalla normativa.
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Appalto non genuino: vince il lavoratore contro l’azienda
Diversi autisti hanno svolto servizi di trasporto per una grande azienda committente, pur essendo formalmente assunti da una cooperativa appaltatrice. Il committente gestiva direttamente gli orari, i percorsi e le istruzioni operative quotidiane dei lavoratori, fornendo anche le attrezzature necessarie. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento di un appalto non genuino e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la società committente. I giudici di merito hanno riconosciuto la natura fittizia dell'appalto, ordinando l'assunzione diretta e il risarcimento del danno per le retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda committente.
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Responsabilità solidale negli appalti: stipendi salvi
Alcuni lavoratori di una cooperativa subappaltatrice hanno richiesto le retribuzioni non percepite durante una sospensione del servizio causata dalla siccità fluviale. La società appaltatrice principale ha rifiutato il pagamento, sostenendo che l'appalto originario proveniva da un ente pubblico e invocando clausole di sospensione. I giudici hanno stabilito la piena nullità di tali clausole peggiorative rispetto ai contratti collettivi e hanno confermato l'operatività della responsabilità solidale negli appalti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio appaltatore, confermando che il legame privato tra appaltatore e subappaltatore tutela i dipendenti anche se il committente originario è un ente pubblico.
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Interposizione illecita di manodopera: guida legale
La Corte d'Appello ha confermato la sanzione per interposizione illecita di manodopera a carico di un'impresa individuale. I giudici hanno accertato che i contratti di appalto erano fittizi, poiché le società fornitrici erano prive di struttura organizzativa e i lavoratori operavano sotto il controllo diretto del committente. La decisione ribadisce che la genuinità dell'appalto richiede l'assunzione del rischio d'impresa.
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Interposizione fittizia di manodopera: appalto contro abuso
Una lavoratrice, impiegata come specialista informatica presso una banca per conto di una società esterna, ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro diretto con l'istituto di credito. La ricorrente sosteneva che l'appalto fosse solo uno schermo per nascondere un'interposizione fittizia di manodopera. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la liceità dell'appalto. I giudici hanno chiarito che il semplice coordinamento tecnico e temporale tra committente e personale esterno non costituisce direzione illecita. La società appaltatrice ha mantenuto l'effettiva gestione dei dipendenti e ha assunto il reale rischio d'impresa, affrontando la possibilità di penali e risoluzione contrattuale. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è rimasto in capo alla società esterna e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Omesso versamento IVA: il rischio d’impresa non salva l’amministratrice
L'Amministratrice di una società è stata condannata per il reato di omesso versamento IVA per l'anno 2018, avendo accumulato un debito di oltre 373.000 euro. La difesa ha sostenuto che il mancato pagamento fosse dovuto a una crisi di liquidità causata dal totale inadempimento dell'unico cliente della società, invocando la forza maggiore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il mancato incasso delle fatture rientra nel normale rischio d'impresa e non esclude il dolo generico del reato. Per invocare l'esimente della crisi finanziaria, l'imputato deve dimostrare di aver adottato ogni iniziativa possibile per recuperare il credito e pagare il tributo, prova del tutto mancante nel caso di specie. Di conseguenza, l'Amministratrice perde il ricorso e viene condannata anche al pagamento delle spese processuali.
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Appalto fittizio: l’azienda perde e paga i contributi
L'Inps ha richiesto a un'azienda di spedizioni il pagamento di contributi previdenziali omessi, ritenendo che i lavoratori di due cooperative esterne fossero in realtà suoi dipendenti. La Corte d'appello ha confermato l'esistenza di un appalto fittizio, evidenziando che le cooperative non esercitavano un reale potere organizzativo sui lavoratori e non assumevano alcun rischio d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che l'assenza di autonomia organizzativa e di rischio economico qualifica l'operazione come mera somministrazione illecita di manodopera. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata al pagamento dei contributi e delle spese processuali.
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Interposizione illecita di manodopera: finto appalto, vero lavoro
Un addetto alle pulizie, formalmente dipendente di alcune società appaltatrici, svolgeva in realtà la propria attività sotto le direttive e il controllo esclusivo di un'altra azienda. I giudici di merito hanno accertato l'assenza di rischio d'impresa in capo alle appaltatrici e l'esercizio del potere direttivo da parte dell'azienda utilizzatrice. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha stabilito che si tratta di interposizione illecita di manodopera. Di conseguenza, è stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato diretto con l'azienda utilizzatrice, la quale è stata condannata alla regolarizzazione previdenziale e al pagamento delle spese di giudizio.
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Appalto fittizio di manodopera: il lavoratore vince la causa
Un lavoratore, formalmente assunto da una società controllata, svolgeva in realtà le sue mansioni di gestione del personale sotto le dirette istruzioni e il controllo della società controllante. La Corte d'Appello ha accertato la presenza di un appalto fittizio di manodopera, poiché la società datrice di lavoro formale non possedeva un'autonoma organizzazione di mezzi né assumeva alcun rischio d'impresa, limitandosi a fornire personale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione dichiarando inammissibile il ricorso della società controllante. Di conseguenza, è stato definitivamente riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice (la controllante), con la qualifica di coordinatore d'ufficio, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese giudiziarie.
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Omesso versamento IVA: la crisi aziendale non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due mesi e venti giorni di reclusione per un imprenditore colpevole del reato di omesso versamento IVA per oltre 300mila euro. La difesa contestava un errore materiale nell'intestazione della sentenza di primo grado, che riportava un vecchio capo d'accusa poi corretto. I giudici hanno chiarito che tale svista non ha leso il diritto di difesa. Inoltre, la Suprema Corte ha respinto la tesi della crisi aziendale come giustificazione: il calo dei ricavi, iniziato anni prima, rientra nel normale rischio d'impresa. La scelta consapevole di pagare i fornitori e i dipendenti anziché l'Erario configura pienamente il dolo richiesto dalla legge.
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Appalto illecito o coordinamento? La Cassazione decide sul caso
Il Lavoratore ha chiesto al Tribunale di accertare un rapporto di lavoro subordinato con L'Azienda Committente, sostenendo che il contratto di servizi tra questa e L'Impresa Appaltatrice nascondesse un appalto illecito. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, non riscontrando prove che L'Azienda Committente esercitasse poteri direttivi o disciplinari sul dipendente, al di là del normale coordinamento tecnico. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che un appalto è genuino se l'appaltatore mantiene la gestione autonoma del personale e assume il rischio d'impresa, anche se le modalità operative sono dettagliate nel contratto. Il Lavoratore perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Omesso versamento IVA: i clienti non pagano ma il fisco condanna
Un imprenditore è stato condannato per il reato di omesso versamento IVA per non aver pagato l'imposta dovuta negli anni 2013 e 2014. La difesa sosteneva che il mancato pagamento derivasse dal mancato incasso delle fatture emesse ai clienti, con conseguente crisi di liquidità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di versare l'IVA prescinde dall'effettiva riscossione dei crediti, poiché il mancato pagamento da parte dei clienti rientra nel normale rischio d'impresa. Per escludere la colpevolezza, l'imprenditore avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per reperire i fondi necessari, anche attingendo al proprio patrimonio personale. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Omesso versamento IVA: il rischio d’impresa non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione per due amministratori di una società, responsabili del reato di omesso versamento IVA per gli anni 2015 e 2016. La difesa sosteneva che il mancato pagamento fosse dovuto a una grave crisi di liquidità causata dal fallimento di un importante cliente. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che il mancato incasso delle fatture rientra nel normale rischio d'impresa e non esclude il dolo. Per invocare la forza maggiore, l'imprenditore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per reperire le risorse necessarie, fornendo prove concrete sulla situazione finanziaria della società. L'appello è stato rigettato con condanna alle spese.
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Contratto di appalto genuino: svanisce il sogno del posto fisso
Un lavoratore autonomo ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con un'associazione sportiva, sostenendo che il contratto di manutenzione e custodia fosse simulato. La Corte d'Appello ha invece qualificato il rapporto come un contratto di appalto genuino, evidenziando che l'appaltatore gestiva l'attività con propria organizzazione e assumeva il rischio d'impresa, nonostante l'uso parziale di attrezzature del committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la validità dell'appalto. L'appaltatore perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese giudiziarie.
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Associazione in partecipazione: quando non è lavoro subordinato
L'Azienda ha impugnato tre cartelle esattoriali dell'INPS relative a presunti contributi omessi per quattro lavoratrici. L'ente previdenziale considerava tali rapporti come lavoro subordinato, superando il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPS, ritenendo che l'esclusione delle lavoratrici dalle perdite d'impresa dimostrasse l'inesistenza dell'associazione in partecipazione e la sussistenza automatica della subordinazione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno chiarito che l'assenza di partecipazione alle perdite non esclude il rischio d'impresa, poiché la mancanza di utili azzera comunque i compensi. Inoltre, l'eventuale invalidità del contratto di associazione in partecipazione non fa presumere automaticamente il lavoro subordinato, richiedendo invece un accertamento concreto delle reali modalità di svolgimento del rapporto.
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Regime speciale IVA agricoltura ammesso anche per la soccida
L'Amministrazione Finanziaria ha negato a una Società Agricola l'applicazione del regime speciale IVA agricoltura per l'allevamento di pollame, sostenendo che l'attività fosse svolta materialmente da terzi tramite un contratto di soccida semplice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società Agricola, stabilendo che sia il soccidante sia il soccidario partecipano attivamente al rischio d'impresa e sono contitolari dell'attività agricola associata. Di conseguenza, anche chi fornisce solo gli animali, le direttive e i mangimi (soccidante) ha pieno diritto di beneficiare del regime speciale IVA agricoltura, poiché non agisce come mero intermediario commerciale ma come vero imprenditore agricolo.
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Risarcimento danni da ritardo: il rischio d’impresa
Il Produttore agricolo ha chiesto il risarcimento danni da ritardo all'Agenzia pubblica per la tardiva comunicazione delle quote di coltivazione del tabacco, che gli ha impedito di ottenere il premio comunitario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, dichiarando inammissibile il ricorso del Produttore. I giudici hanno chiarito che la violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Agenzia non genera un risarcimento danni da ritardo automatico (danno in re ipsa). Il coltivatore deve dimostrare il danno concreto, escludendo che le perdite derivino dal normale rischio d'impresa, il quale interrompe il nesso causale tra il ritardo della Pubblica Amministrazione e il danno lamentato.
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