La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un occupante di un immobile di edilizia popolare, stabilendo che il precedente rigetto di una domanda di riscatto non costituisce giudicato e non impedisce una successiva azione di esecuzione in forma specifica (ex art. 2932 c.c.) da parte dei promissari acquirenti. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della condanna al rilascio dell'immobile, anche se condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà, e ha respinto la richiesta di risarcimento per l'aumento di valore del bene, limitando il rimborso alle sole spese per i miglioramenti.
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