Un responsabile finanziario di un Comune, condannato per peculato per oltre un milione di euro, versa solo 50.000 euro. La Cassazione nega lo sconto di pena, stabilendo un principio chiave sul risarcimento parziale del danno. Quando il pagamento è inferiore al debito totale e non è specificato a quale reato si riferisce, si applicano i criteri del codice civile. La somma viene quindi imputata al reato più grave. Poiché l'importo versato non copre integralmente il danno di quell'episodio, l'attenuante non può essere concessa. La Corte, invece, accoglie parzialmente il ricorso del complice per una rivalutazione della pena.
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