La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 41270/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte ha ribadito che, in caso di rifiuto da parte della persona offesa, la semplice offerta di una somma, ritenuta non satisfattiva, non è sufficiente. Per ottenere la diminuente di pena, è indispensabile procedere con una "offerta reale" formale, depositando la somma a disposizione della vittima, al fine di dimostrare un'effettiva volontà di riparazione.
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