Un agente di polizia penitenziaria, accusato di violenza privata contro un medico, viene assolto in sede penale. La Cassazione penale annulla l'assoluzione ai soli fini civili per prescrizione del reato, riqualificato in tentata violenza. Il caso passa al giudice civile che accerta la responsabilità dell'agente e lo condanna in via generica al risarcimento dei danni. L'agente ricorre in Cassazione civile, contestando la valutazione delle prove e la liquidazione delle spese. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che il giudice civile, dopo il rinvio, valuta autonomamente i fatti secondo le regole civili e può usare le prove penali come prove atipiche. L'agente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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