Il Proprietario di un immobile ha chiesto il risarcimento danni da infiltrazioni causate, a suo dire, dai lavori stradali eseguiti dall'Ente Strade. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda basandosi su una perizia tecnica. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, escludendo il collegamento tra i lavori e il danno, anche perché l'immobile era stato demolito, rendendo impossibili nuove verifiche. Il Proprietario ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata considerazione di alcuni chiarimenti del perito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare le prove o i pareri tecnici già analizzati dal giudice di merito, il quale ha motivato in modo logico la sua decisione. Di conseguenza, il Proprietario perde la causa e deve restituire le somme ricevute in primo grado.
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