La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, il Lavoratore 1 e il Lavoratore 2, condannati per reati di stupefacenti. La Corte d'Appello aveva rideterminato la loro pena tramite un concordato in appello. I ricorrenti contestavano la mancata riqualificazione del reato. La Cassazione ha stabilito che, dopo un concordato in appello, si possono impugnare solo vizi specifici legati alla formazione dell'accordo, non questioni già rinunciate o la qualificazione del fatto. I ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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