Un motociclista, dopo aver subito un sinistro stradale, chiede il risarcimento dei danni fisici. Il Giudice di Pace dichiara la domanda improcedibile per mancata prova della guarigione. In appello, il Tribunale riconosce che i documenti erano stati inviati, ma dichiara l'appello inammissibile perche il danneggiato non ha espressamente riproposto le richieste di merito. La Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato, stabilendo il principio della riproposizione implicita della domanda. Quando si impugna una decisione che ha dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso di primo grado, l'atto di appello esprime di per se la volonta di proseguire il giudizio. Non serve quindi ripetere formalmente le richieste di risarcimento, poiche la volonta di ottenere giustizia e implicita nell'impugnazione stessa. La causa viene rinviata al Tribunale per decidere sul risarcimento.
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