Una lavoratrice pubblica è passata tramite mobilità da un Comune all'Agenzia delle Dogane. L'amministrazione di arrivo l'ha inquadrata nella posizione economica F3 anziché F5, che corrispondeva alla sua precedente posizione D5. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta della lavoratrice, riconoscendole il diritto alla posizione F5 e alle differenze retributive. L'Agenzia ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mobilità nel pubblico impiego impone la conservazione della posizione economica corrispondente a quella di provenienza, senza avanzamenti automatici. La sesta sezione civile della Cassazione, ritenendo la questione di massima importanza, ha deciso di non decidere subito in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione lavoro per un esame più approfondito.
Continua »