La controversia ha origine dal classamento catastale di un capannone prefabbricato destinato a logistica situato in un'area interportuale. La società proprietaria sosteneva l'attribuzione della categoria E/1, motivando la mancanza di autonomia funzionale rispetto al complesso interportuale. Al contrario, l'Amministrazione Finanziaria ha confermato la categoria D/7, rilevando la potenziale produttività di reddito autonomo del bene. Dopo due gradi di giudizio favorevoli al fisco, la società ha presentato ricorso in Cassazione, decidendo successivamente di rinunciarvi. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che in caso di rinuncia non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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