Una società di assicurazione del credito, dopo aver proposto ricorso in Cassazione contro una decisione del Tribunale che aveva negato un privilegio al suo credito in un fallimento, ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione chiarisce un punto importante: in caso di estinzione per rinuncia, la parte ricorrente non è tenuta a versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, previsto solitamente per le impugnazioni respinte o inammissibili.
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