Una società proponeva opposizione avverso un decreto che negava l'esecutività di un lodo arbitrale. A causa di una notifica internazionale fallita, la Corte d'Appello dichiarava l'atto inammissibile per tardività. La Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la rinnovazione notificazione, se autorizzata dal giudice, salva la parte dalla decadenza, specialmente se il ritardo è dovuto a complessità procedurali e a errori di terzi. Una successiva dichiarazione di inammissibilità viola il principio del giusto processo.
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