L'Imputato, accusato di aver colpito con dei pugni al volto La Vittima causandole lesioni, era stato assolto in primo grado per mancanza di riscontri esterni alla testimonianza della persona offesa. In appello, il Tribunale ha ribaltato la decisione, condannando L'Imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna civile, stabilendo che la rinnovazione dell'istruttoria in appello non è obbligatoria se il giudice di secondo grado non mette in discussione l'attendibilità del testimone, ma si limita a rivalutare l'intero quadro probatorio. I giudici hanno valorizzato elementi trascurati in primo grado, come il referto medico del pronto soccorso e la rottura degli occhiali della vittima, ritenendoli sufficienti a fondare la responsabilità civile dell'aggressore senza necessità di riascoltare la vittima.
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