Un contribuente riceve in donazione dal padre alcune quote societarie e decide di rivalutarle, pagando la relativa imposta sostitutiva. Successivamente, i familiari decidono di sciogliere la donazione tramite un accordo di mutuo dissenso (scioglimento consensuale). Il contribuente chiede quindi il rimborso imposta sostitutiva versata, ritenendo che lo scioglimento abbia cancellato retroattivamente tutti gli effetti della donazione. L'Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del contribuente, stabilendo che lo scioglimento consensuale non ha effetto retroattivo nei confronti del Fisco (soggetto terzo). Inoltre, la scelta di rivalutare le quote è un atto volontario e irrevocabile che ha già prodotto i suoi effetti benefici, escludendo il diritto alla restituzione delle somme versate.
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