Un contribuente colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia ha richiesto la restituzione delle tasse versate in eccedenza. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la richiesta, ritenendola fuori tempo massimo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che il termine per presentare la domanda di rimborso imposte sisma 1990 è di due anni a decorrere dal primo marzo 2008. Di conseguenza, l'istanza presentata dal contribuente nel 2011 è tardiva. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, trattandosi di una situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in secondo grado di giudizio, superando i limiti delle nuove eccezioni in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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