Un'impresa di costruzioni acquista oltre il 75% di un fabbricato, con l'intenzione di ristrutturarlo completamente. Successivamente, chiede il rimborso delle imposte di registro, invocando le agevolazioni fiscali ristrutturazione previste per chi acquista 'interi fabbricati'. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso. La Corte di Cassazione dà ragione al Fisco, stabilendo un principio chiave: il beneficio fiscale si applica solo se l'impresa acquista la totalità (100%) dell'immobile. L'aggettivo 'intero' si riferisce all'oggetto del contratto di acquisto, non all'entità dei successivi lavori di riqualificazione. Di conseguenza, l'acquisto parziale, anche se di ampia maggioranza, esclude l'accesso al regime fiscale di favore.
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