Un automobilista, trovato in auto con evidenti sintomi di ubriachezza, si rifiutava di sottoporsi al test alcolemico. La Cassazione, con la sentenza n. 7197/2024, ha stabilito che il reato di rifiuto etilometro assorbe la condotta di guida in stato di ebbrezza. Di conseguenza, il guidatore non può essere processato per entrambi i reati. La Corte ha annullato la parte della sentenza d'appello che aveva erroneamente ravvisato un'omessa pronuncia sul reato di guida in ebbrezza, confermando nel resto la condanna per il solo rifiuto.
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