Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata da un'indagata contro il sequestro preventivo di aree appartenenti a una società di cui era socia. L'indagata aveva agito in proprio e non come legale rappresentante della società proprietaria. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che, per proporre il riesame sequestro preventivo, non basta la generica legittimazione formale come indagata, ma occorre dimostrare un interesse concreto e attuale. Tale interesse deve tradursi in un vantaggio reale e diretto derivante dalla revoca del vincolo, non potendosi limitare alla mera contestazione delle accuse nel merito. Poiché i beni appartenevano alla società e l'indagata non ha dimostrato un pregiudizio personale e diretto, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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