La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un Lavoratore, condannato per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). Il Lavoratore aveva impugnato la sentenza lamentando un vizio di motivazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto che le sue fossero mere doglianze in punto di fatto, ovvero contestazioni sui fatti già valutati dai giudici precedenti, non ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il Lavoratore condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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