Un automobilista si oppone a una cartella di pagamento per una multa. Il suo avvocato avvia la causa con un 'atto di citazione', seguendo il rito ordinario. Il Tribunale, in appello, dichiara l'impugnazione inammissibile perché avrebbe dovuto essere presentata con 'ricorso', secondo il rito speciale previsto per le sanzioni. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando che per il principio dell'apparenza del rito, se il primo grado si è svolto (erroneamente) con una certa procedura, l'appello deve seguire la stessa forma per essere valido. L'automobilista vince e il processo dovrà essere riesaminato.
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