Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che aveva confermato la sua condanna per fatti non riconducibili a una fattispecie meno grave di reato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), a causa della quantità di sostanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché il ricorso era troppo generico e non affrontava in modo specifico le argomentazioni delle sentenze precedenti. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro alla Cassa delle ammende.
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