Un cittadino, prosciolto in secondo grado per prescrizione dall'accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha presentato ricorso per contestare il risarcimento civile confermato a suo carico. L'imputato ha firmato autonomamente l'atto senza l'assistenza di un difensore cassazionista, confidando nella propria personale qualifica di avvocato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso personale in Cassazione. La normativa penale richiede infatti la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori, a prescindere dalla professione svolta dall'imputato. Di conseguenza, il merito delle questioni civili non è stato nemmeno analizzato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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