Un uomo ha subito una condanna per cessione di stupefacenti a un minorenne. L'imputato ha deciso di contestare il mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti presentando autonomamente il proprio atto di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto poiché il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge. Dal 2017, infatti, solo un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti può redigere e firmare validamente l'atto. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la condanna e inflitto al ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende per aver violato una regola processuale inderogabile.
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