La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per omesso versamento IVA, stabilendo un principio fondamentale: il reato è di natura 'formale'. Ciò significa che l'imposta dovuta, ai fini della responsabilità penale, è quella indicata nel saldo finale della dichiarazione annuale (rigo VL38), e non quella desumibile da calcoli sostanziali o da singoli campi del modello. Nel caso specifico, il debito dichiarato era di solo 1 euro, ben al di sotto della soglia di punibilità di 250.000 euro, rendendo il fatto non sussistente.
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