Ricorso per Saltum: Inammissibile Contro le Sentenze del GUP
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali, chiarendo i limiti di applicabilità del ricorso per saltum. La pronuncia analizza il caso di un Pubblico Ministero che aveva impugnato direttamente in Cassazione una sentenza di non luogo a procedere emessa da un Giudice dell’udienza preliminare (GUP), ritenendo, a torto, che le recenti modifiche legislative avessero creato un vuoto normativo. La Corte ha invece confermato la specificità e l’autonomia del regime di impugnazione previsto per le sentenze emesse in questa fase preliminare del procedimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP del Tribunale di Vasto nei confronti di un imputato per il reato di favoreggiamento. Il Giudice aveva ritenuto che il fatto non sussistesse. Il Pubblico Ministero, non condividendo la decisione, ha proposto ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, bypassando il grado d’appello.
La Procura motivava la scelta del ricorso per saltum sulla base di un presunto vulnus normativo derivante dalla legge n. 114 del 2024. Tale legge ha modificato l’art. 593 del codice di procedura penale, limitando la facoltà del Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per reati a citazione diretta. Secondo la tesi del ricorrente, questa modifica avrebbe lasciato le sentenze di non luogo a procedere per tali reati prive di un mezzo di impugnazione, rendendo necessario il ricorso diretto in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso per saltum
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi del Pubblico Ministero, affermando che la questione non riguardava un vuoto normativo, ma la corretta applicazione delle regole processuali esistenti.
Il punto centrale della decisione è che il regime delle impugnazioni contro le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare è disciplinato in modo autonomo e specifico dall’articolo 428 del codice di procedura penale. Questa norma speciale non è stata in alcun modo toccata o modificata dalla recente riforma dell’articolo 593 c.p.p.
Le Motivazioni: Una Questione di Regimi Processuali Distinti
La Corte ha spiegato che l’intento del legislatore è sempre stato quello di riservare alla fase dell’udienza preliminare un regime di impugnazione distinto e non coincidente con quello previsto per le sentenze emesse dopo il dibattimento. Questa differenziazione trova la sua logica nel diverso stadio del procedimento: una sentenza di non luogo a procedere si basa su una valutazione preliminare degli atti, mentre una sentenza dibattimentale scaturisce dalla raccolta delle prove nel contraddittorio tra le parti.
L’articolo 428 c.p.p., che regola l’appello contro le sentenze del GUP, costituisce una disciplina speciale e autosufficiente. La Corte ha inoltre richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 5, n. 22551), che già in passato aveva sancito l’inammissibilità del ricorso per saltum avverso le sentenze pronunciate all’esito dell’udienza preliminare. Di conseguenza, il regime processuale da applicare è quello specifico della fase in cui la sentenza è stata emessa, a prescindere dal tipo di reato contestato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, riafferma il principio di specialità delle norme processuali, sottolineando che le modifiche a una norma generale (come l’art. 593 c.p.p.) non si estendono automaticamente a discipline specifiche (come l’art. 428 c.p.p.) se non espressamente previsto.
In secondo luogo, serve come monito per gli operatori del diritto: la scelta del mezzo di impugnazione deve essere rigorosa e basata sulla corretta individuazione della norma applicabile. Tentare di forzare l’interpretazione normativa per colmare presunti vuoti legislativi, come nel caso del ricorso per saltum in esame, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di risorse e tempo. La via corretta per il Pubblico Ministero sarebbe stata quella dell’appello ordinario, unico rimedio previsto dalla legge in questa specifica circostanza.
È possibile presentare un ricorso per saltum contro una sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è ammissibile. Il regime di impugnazione per tali sentenze è specificamente regolato dall’art. 428 del codice di procedura penale, che non prevede questa possibilità.
Le recenti modifiche all’art. 593 cod. proc. pen. hanno cambiato le regole di impugnazione per le sentenze del GUP?
No, la Corte ha chiarito che quelle modifiche riguardano il regime generale delle impugnazioni avverso sentenze di proscioglimento dibattimentali e non incidono sul regime speciale e autonomo previsto per le sentenze emesse in udienza preliminare.
Qual era il rimedio corretto a disposizione del Pubblico ministero in questo caso?
Il rimedio corretto sarebbe stato l’appello, come previsto dalle norme specifiche (art. 428 c.p.p.) che disciplinano l’impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal Giudice dell’udienza preliminare.