Una società riceve un avviso di accertamento fiscale per maggiori imposte. Dopo una decisione sfavorevole in appello, la società propone un ricorso per revocazione, sostenendo che i giudici abbiano commesso un errore di fatto nel valutare alcune prove testimoniali. Tuttavia, la società non deposita l'atto di accertamento completo, omettendo una pagina. I giudici d'appello dichiarano quindi inammissibile il ricorso. La Corte di Cassazione conferma questa decisione: senza l'atto completo è impossibile verificare l'errore. Inoltre, la Cassazione chiarisce che contestare la valutazione delle prove non rientra nei casi ammessi per il ricorso per revocazione, il quale richiede un errore di fatto oggettivo e non una diversa interpretazione delle prove. Il ricorso della società viene rigettato.
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