La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per patteggiamento proposto da un imputato che lamentava la mancata applicazione di un'attenuante. La Corte ribadisce che i motivi di impugnazione per questo rito speciale sono tassativi e non includono la riconsiderazione di elementi come le circostanze attenuanti, che sono parte dell'accordo tra le parti. L'appello è consentito solo per vizi specifici, come l'illegalità della pena, qui non riscontrata.
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