L'Imputato ha concordato con il Giudice per le Indagini Preliminari una sanzione ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. In seguito, la medesima parte ha presentato un ricorso per patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, contestando presunti errori nel calcolo della pena, la qualificazione giuridica dei fatti e la valutazione delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione del tutto inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se la pena finale concordata è legittima, non si possono rimettere in discussione i passaggi matematici intermedi o i fatti sottostanti al patto. Per l'effetto, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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