Un Lavoratore ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato diretto con una Banca, sostenendo di aver svolto mansioni di archivista per oltre 14 anni, pur essendo formalmente assunto da una cooperativa. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la sua domanda per decadenza azione lavoratore, ritenendo che non avesse impugnato la cessazione del rapporto entro i termini. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che, nei casi di interposizione illecita di manodopera (pseudo appalto), il termine di decadenza azione lavoratore decorre solo se esiste un atto scritto o equipollente del datore di lavoro effettivo che neghi il rapporto. La semplice cessazione dell'attività non è sufficiente. La sentenza tutela il Lavoratore, rinviando il caso per un nuovo esame.
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