Un indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, presenta ricorso in Cassazione per ottenere una misura meno restrittiva. Nelle more del giudizio, un altro giudice sostituisce gli arresti con una misura più lieve. A questo punto, l'indagato presenta una rinuncia al ricorso per carenza di interesse, poiché ha già ottenuto un risultato simile a quello sperato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ma, e qui sta il punto chiave, non condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte stabilisce che se la rinuncia deriva da un evento favorevole non imputabile al ricorrente, non si configura una vera e propria sconfitta (soccombenza) e quindi non è dovuta alcuna spesa.
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