Una società, dopo aver ceduto i propri beni, ha effettuato un trasferimento della sede all'estero, venendo cancellata dal registro imprese italiano. Successivamente è stata dichiarata fallita in Italia. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli ex amministratori, confermando che il trasferimento era fittizio. Di conseguenza, la giurisdizione per dichiarare il fallimento rimane in Italia e non si applica il termine di un anno dalla cancellazione, poiché la società non ha mai realmente cessato la sua attività o spostato il suo centro decisionale.
Continua »