La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente contestava la quantificazione della pena per i reati di resistenza e lesioni, ma la legge (art. 448 c.p.p.) non consente tale motivo di impugnazione, limitandolo ai soli vizi di illegalità della pena. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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