Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha richiesto di poter effettuare colloqui visivi a distanza con i familiari, adducendo notevoli difficoltà economiche e logistiche per gli incontri di persona. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha stabilito che, sebbene i colloqui 41-bis tramite videochiamata siano ammissibili, spetta al richiedente fornire una prova concreta e inequivocabile di "circostanze eccezionali" che rendano l'incontro di persona impossibile o estremamente difficile. In questo caso specifico, la certificazione ISEE e la semplice distanza geografica sono state ritenute prove insufficienti.
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