La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata, la cui condanna per furto era ormai prescritta ma con effetti civili ancora validi. Il punto cruciale è che il ricorso per cassazione sottoscritto dall'imputato personalmente non è valido. La legge, a seguito di una riforma del 2017, impone che tale atto sia firmato esclusivamente da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La semplice nomina di un legale alla fine dell'atto, con la sua firma per autentica, non è sufficiente a sanare questo vizio di forma. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto per un errore procedurale, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese.
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