Un imputato, condannato in sede di appello per i reati di rapina e lesioni, ha presentato direttamente un ricorso per cassazione personale senza avvalersi di un difensore abilitato. Il ricorrente contestava la mancata valutazione di cause di non punibilità e dei criteri di quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con la riforma introdotta dalla Legge 103 del 2017, infatti, l'imputato non può più depositare o sottoscrivere personalmente il ricorso davanti ai giudici di legittimità. Tale atto richiede obbligatoriamente l'assistenza e la firma di un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. L'inosservanza di questa prescrizione formale ha comportato la chiusura immediata del giudizio e la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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