Il Tribunale di Bari applicava a un soggetto la pena di un anno di reclusione per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, a seguito di patteggiamento. L'Imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione personale non è più consentito dalla legge. A seguito della riforma del 2017, l'atto deve essere firmato, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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