Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello, presenta ricorso in Cassazione lamentando un'errata qualificazione giuridica dei fatti. La Corte Suprema dichiara il ricorso per cassazione contro concordato in appello inammissibile. Viene chiarito che, una volta accettato l'accordo, l'impugnazione è consentita solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pena difforme da quella pattuita. Non è possibile rimettere in discussione il merito della vicenda o la valutazione dei fatti, poiché si considerano motivi a cui si è rinunciato con l'accordo stesso. L'imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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