La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava la mancata verifica da parte del giudice di primo grado delle cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta con la L. 103/2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la censura sollevata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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